CODICE DEONTOLOGICO
I – Principi generali
Art. 1
Tutti gli iscritti all’Associazione Grafologica Italiana (d’ora in poi A.G.I.), indipendentemente dal settore in cui operano, sono tenuti alla conoscenza e applicazione delle regole del presente codice deontologico.
L’ignoranza delle medesime non può costituire giustificazione in caso di non ottemperanza delle stesse.
Art. 2
Gli organi competenti dell’A.G.I. verificheranno l’osservanza di quanto prescritto nel presente Codice deontologico. Azioni ed omissioni contrarie al decoro, alla dignità, alla probità ed al corretto esercizio della professione verranno sanzionate secondo le procedure appositamente predisposte a cura del Collegio dei Probiviri. Lo stesso si farà carico di segnalare alle autorità competenti eventuali inosservanze al codice deontologico che abbiano rilevanza in sede penale.
Art. 3
Il grafologo è responsabile dei propri atti professionali e delle loro conseguenze. In ogni ambito applicativo della grafologia è tenuto ad utilizzare le sue competenze con diligenza e professionalità, salvaguardando l’indipendenza, l’onestà ed il senso di umanità; non può essere influenzato da pregiudizi relativi al genere, alle preferenze sessuali, alla razza, all’ideologia, alla classe sociale ed alla religione.
Art. 4
Il grafologo, nel suo procedere professionale, è tenuto ad usare tatto e discrezione, adottando un linguaggio chiaro, prudente e privo d’ambiguità, rifiutando consulenze di compiacenza.
È tenuto ad utilizzare solo strumenti teorico-pratici per i quali ha acquisito adeguata competenza e ad impiegare metodologie delle quali è in grado di indicare i riferimenti teorici. Nel caso in cui gli siano affidati incarichi che esulino dalla sua diretta competenza, è tenuto ad avvalersi dell’ausilio di professionisti esperti in tali materie, rinviando ad altro specialista i committenti che richiedano competenze di cui non sia in possesso.
Art. 5
Il grafologo è tenuto a curare costantemente la propria preparazione professionale, conservando ed accrescendo le conoscenze, con particolare riferimento ai settori nei quali svolge l’attività.
Il grafologo realizza la propria formazione permanente secondo quanto stabilito dall’apposito regolamento.
Art. 6
Il grafologo è responsabile della corretta applicazione dei principi della propria disciplina, dei risultati e delle valutazioni che ne ricava. Nella collaborazione con professionisti di altre discipline esercita in piena autonomia nel rispetto delle altrui competenze.
Art. 7
Il grafologo valuta attentamente il grado di validità e di attendibilità dei parametri su cui basa le conclusioni raggiunte e deve dichiarare esplicitamente i limiti dei risultati, qualora gli elementi fornitigli per il suo lavoro non consentano oggettive certezze.
Art. 8
Il grafologo è tenuto al segreto professionale – esteso anche a coloro che a qualunque titolo operano per suo conto –, al rispetto della legge sulla privacy, alla riservatezza nei confronti di coloro che si avvalgono del suo operato, non rivelando a terzi, al di fuori dei casi prescritti dalla legge, le informazioni di quanto emerso dalla sua attività, se non con il consenso opponibile a terzi della persona, della società o dell’ente che ha richiesto l’intervento, in quanto titolari del diritto a richiedere l’intervento del grafologo. Sono esclusi da tali fattispecie i media il cui rapporto è disciplinato dagli artt. 18 – 19.
Art. 9
Il grafologo nella sua attività di docenza e di formazione stimola negli allievi l’interesse per i principi deontologici, ispirandosi ad essi nella propria condotta professionale.
II – Rapporti con la committenza
Art. 10
Il grafologo adotta condotte deontologicamente corrette improntate all’onestà intellettuale, morale e professionale e non utilizza i propri strumenti professionali per assicurare a sè o ad altri indebiti vantaggi.
Art. 11
Nel caso l’incarico comporti l’analisi della grafia di un terzo, esso deve essere espletato con l’autorizzazione diretta o indiretta dell’autore della grafia, fornita dall’interessato, all’analisi della scrittura e opponibile ai terzi.
Se il terzo è minore, occorre che il conferente l’incarico rivesta uno dei ruoli istituzionali previsti dalla legge. Tali vincoli possono essere superati qualora ricorrano presupposti di segretezza connessi all’instaurazione di un procedimento giudiziario.
Art. 12
Prima di assumere l’incarico, il grafologo è tenuto a chiarire con la parte richiedente la natura, le finalità e i limiti del suo intervento in modo che l’avente diritto possa rilasciare un consenso informato. Il grafologo è tenuto a restituire senza ritardo al suo committente la documentazione ricevuta per l’espletamento del mandato, quando questi ne faccia richiesta compatibilmente con i doveri connessi all’espletamento del proprio incarico.
Art. 13
Il grafologo che opera in contesti di orientamento, selezione e valutazione del personale, è tenuto a rispettare l’ambito di specifica competenza e l’analisi deve quindi limitarsi esclusivamente agli aspetti inerenti al ruolo lavorativo previsto.
III – Rapporti con i colleghi
Art. 14
I rapporti tra grafologi si ispirano al principio del rispetto reciproco e della lealtà.
Art. 15
Il grafologo si astiene dal denigrare nei propri elaborati i colleghi, in relazione alla loro formazione e competenza professionale. Costituisce aggravante il fatto che i giudizi negativi espressi siano volti a proprio vantaggio. Qualora ravvisi casi di scorretta condotta professionale che possano tradursi in danno per gli utenti, per il decoro della professione, o per il grafologo stesso, questi è tenuto a darne tempestiva comunicazione all’autorità AGI competente, adducendo altresì la documentazione a dimostrazione di quanto dichiarato.
IV – Rapporti con la società
Art. 16
Il grafologo nell’esercizio della propria attività professionale e nelle circostanze in cui rappresenta pubblicamente la professione a qualsiasi titolo, è tenuto ad uniformare la propria condotta ai principi del decoro e della dignità professionale.
Art. 17
Il grafologo può dare informazioni per promuovere la propria attività professionale, tuttavia evitando titoli relativi alle cariche ricoperte all’interno dell’associazione. Il contenuto e la forma dell’informazione devono rispondere a criteri di trasparenza e veridicità, evitando titoli non pertinenti e/o ambigui e in ogni caso deve conformarsi alla normativa vigente in materia di pubblicità. Nelle sue comunicazioni il grafologo può utilizzare il titolo accademico di professore solo se sia docente universitario, in tal caso dovrà specificare la qualifica, la materia d’insegnamento e la facoltà.
V – Rapporti con i media
Art. 18
Nei rapporti con la stampa e con gli altri mezzi di informazione e diffusione il grafologo deve usare cautela in ossequio all’obbligo di riservatezza nei confronti dell’autore della scrittura in oggetto e all’osservanza delle disposizioni del presente codice, specificando modalità ed eventuali limiti dell’intervento e promuovendo un approccio corretto alla disciplina.
Art. 19
In caso di richieste di intervento relative a personaggi pubblici viventi, il grafologo è tenuto ad applicare le medesime regole della privacy, di cui all’art. 11 del presente codice. Deve comunque usare discrezione nel rispetto della personalità dell’esaminato, escludendo termini o considerazioni che ne possano ledere l’immagine e la dignità.
Le indicazioni principali sono quelle di:
• specificare nelle premesse che si tratta di un’analisi limitata in quanto pubblica;
• per gli articoli o per la partecipazione ad eventi che prevedano la messa in onda, valutare la possibilità di chiedere un parere preventivo al Collegio dei probiviri inviando l’abstract o i riferimenti della trasmissione e dell’argomento che verrà trattato.
Un comportamento prudenziale va comunque tenuto anche nel caso di interventi relativi a personaggi famosi defunti.
VI – Rapporti con l’Associazione Grafologica Italiana
Art. 20
Il grafologo è tenuto a collaborare con la sezione territoriale di appartenenza e con gli organi nazionali, qualora questi ne facciano richiesta, per l’attuazione delle finalità istituzionali.
Art. 21
In caso di procedimento disciplinare, l’associato è tenuto a fornire entro il termine comunicatogli osservazioni e difese agli addebiti contestati; la mancata risposta nel tempo stabilito costituisce illecito sanzionabile.
VII – Norme di attuazione
Art. 22
Il presente Codice deontologico entra in vigore dal 18 maggio 2014 e potrà essere modificato qualora le circostanze lo rendano necessario. Le variazioni saranno proposte da apposita Commissione nominata dal Collegio dei Probiviri e approvate dal Direttivo che le renderà pubbliche mediante il sito.
Art. 23
Il mancato rispetto delle presenti norme è oggetto della valutazione del Collegio dei Probiviri che potrà applicare, in relazione alla gravità della violazione accertata, le seguenti sanzioni:
• richiamo scritto, che consiste nella contestazione della mancanza commessa e nel richiamo dell’incolpato ai suoi doveri e alla dignità professionale, con diffida ad astenersi dal reiterare le violazioni; di esso non viene data pubblicità;
• censura, consistente nel biasimo per la mancanza commessa; di essa può essere data pubblicità a discrezione del Consiglio Direttivo Nazionale A.G.I., a seconda della gravità del caso, mediante pubblicazione per estratto sul Notiziario ufficiale dell’A.G.I., su altri del settore specifico o su mezzi a più ampia diffusione;
• sospensione dall’attività associativa e dalle cariche ivi ricoperte, per un periodo non superiore ad un anno durante il quale il socio riceverà le comunicazioni consuete indirizzate ai soci;
• espulsione dall’Associazione, che può essere pronunciata quando l’iscritto abbia gravemente compromesso la propria reputazione e/o la dignità della categoria professionale, che comporta la perdita dei diritti di socio e la conseguente decadenza da ogni incarico eventualmente ricoperto nell’Associazione;
In caso di recidiva, soprattutto in ipotesi di illeciti disciplinari identici, potrà essere applicata all’iscritto una sanzione disciplinare più grave di quella in precedenza irrogata.
Art. 24
La responsabilità sussiste anche se il fatto è stato commesso per imprudenza, negligenza od imperizia, o per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini e discipline. Del profilo soggettivo si deve tenere conto in sede di irrogazione dell’eventuale sanzione, la quale deve essere, comunque, proporzionata alla gravità dei fatti contestati e alle conseguenze dannose che siano derivate o possano derivare dai medesimi.
Il grafologo può essere sottoposto a procedimento disciplinare anche per fatti non riguardanti l’attività professionale, qualora essi si riflettano sulla reputazione professionale o compromettano l’immagine e la dignità della categoria.
VIII – Iter del procedimento disciplinare
Art. 25
Il procedimento disciplinare è promosso dal Consiglio Direttivo quando ha notizia di fatti rilevanti ai sensi del rispetto del presente codice, ovvero su richiesta di parti interessate. Si considerano parti interessate tutti coloro che abbiano subito un pregiudizio dalla condotta del socio. Il Consiglio Direttivo ha il dovere di prendere in considerazione notizie provenienti da soggetti pubblici o da privati non anonimi.
Il Consiglio Direttivo, sentito il Collegio dei Probiviri, può deliberare l’archiviazione immediata (di non aprire il procedimento disciplinare) allorquando:
a) i fatti palesemente non sussistano;
b) le notizie pervenute siano manifestamente infondate;
c) i fatti, allo stato degli atti, non integrino violazioni di norme di legge, regolamenti e codice deontologico.
Il consiglio Direttivo che delibera di aprire il procedimento disciplinare inviandone la pratica per competenza al Collegio dei Probiviri, ha 30 gg. di tempo per notificare tale decisione all’interessato, a mezzo raccomandata A/R o posta elettronica certificata. Nel caso di mancato recapito della raccomandata, la comunicazione si da per avvenuta il decimo giorno successivo al deposito della stessa presso l’ufficio postale.
L’interessato ha 30 gg. di tempo, dal ricevimento della notifica, per inoltrare al Collegio dei Probiviri osservazioni, motivazioni e documenti a sua discolpa; può inoltre chiedere di essere sentito dal Collegio dei Probiviri.
Art. 26
In relazione alla gravità del fatto, il Consiglio Direttivo, dopo aver aperto il procedimento disciplinare ed aver consultato il Collegio dei Probiviri, può disporre la sospensione cautelare del socio per il periodo necessario all’espletamento dell’iter del procedimento disciplinare.
Art. 27
L’istruzione del procedimento disciplinare viene espletata dal Collegio dei Probiviri mediante l’acquisizione dei documenti necessari e l’assunzione di tutte le notizie utili, nel rispetto della legge. Qualora il Collegio dei Probiviri accolga la richiesta di colloquio da parte dell’incolpato, il Presidente del Collegio provvederà a convocare l’audizione dello stesso a mezzo raccomandata A/R o posta elettronica certificata. L’audizione potrà essere effettuata anche dal solo Presidente del Collegio, che ne redigerà verbale, presso la propria sede o quella dell’A.G.I. Ogni eventuale spesa connessa alla realizzazione dell’audizione sarà posta a carico del richiedente.
Art. 28
Un componente del Collegio dei Probiviri o del Consiglio Direttivo ha il dovere di astenersi dal partecipare al procedimento disciplinare, e può essere ricusato, nei seguenti casi:
a) se ha interesse nella vertenza disciplinare o se è creditore e/o debitore dell’incolpato o dei soggetti che hanno fatto pervenire la notizia del presunto illecito disciplinare;
b) se è in relazione di coniugio, parentela, ovvero se è convivente, o collega di studio o di lavoro dell’incolpato, o se abbia intrattenuto anche in passato rapporti professionali con l’incolpato o con la parte che ha denunciato il presunto illecito disciplinare;
c) se ha motivi di inimicizia o di amicizia con l’incolpato ovvero con la parte che ha denunciato il presunto illecito disciplinare;
d) se ha deposto nella vertenza come persona informata dei fatti;
e) se ha dato consigli o pareri, anche informali, all’incolpato o alla parte che ha denunciato il presunto illecito disciplinare sui problemi oggetto di giudizio;
f) in ogni altro caso in cui sussistano ragioni di convenienza e di opportunità, adeguatamente motivate.
L’astensione e la ricusazione con la specificazione dei motivi e, ove possibile, documentate devono essere proposte al Consiglio Direttivo con atto scritto ovvero dichiarate a verbale nel corso della prima seduta utile. Sulle dichiarazioni di astensione e sulle domande di ricusazione decide il Consiglio Direttivo entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione. La dichiarazione di astensione e la domanda di ricusazione sospendono i termini procedurali fino alla comunicazione della decisione del Consiglio Direttivo. Il componente o i componenti astenuti o ricusati non vengono sostituiti.
In assenza di un componente per astensione e/o ricusazione a decidere resta lo stesso Collegio dei Probiviri in assenza del componente interessato.
Art. 29
Conclusa la fase istruttoria, il Collegio dei Probiviri inoltra per iscritto al Consiglio Direttivo una proposta di decisione motivata, relativamente alle sanzioni da comminare. Il Consiglio Direttivo decide in merito alla proposta a maggioranza semplice redigendo apposito verbale.
La decisione viene comunicata per iscritto all’interessato con le modalità di cui all’art.25.
Il procedimento disciplinare deve essere concluso entro sei mesi dall’apertura dello stesso.
IX – Pubblicità delle decisioni
Art. 30
I provvedimenti di sospensione ed espulsione dall’Associazione, dopo essere divenuti esecutivi, sono comunicati alla sezione di appartenenza e resi pubblici mediante gli organi di comunicazione dell’A.G.I.; nel caso che il socio sanzionato svolga attività in ambito peritale, il provvedimento viene comunicato al Tribunale della provincia di residenza.
X – Prescrizione dell’azione disciplinare
Art. 31
L’azione disciplinare si prescrive in tre anni dal compimento dell’evento che ha attivato il procedimento disciplinare.